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Albo giudici popolari

Per esercitare la funzione di Giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e secondo grado è necessario essere iscritti nell'albo delle persone idonee. L'Albo è tenuto ed aggiornato ogni due anni (anni dispari).

CHI PUO' FARNE PARTE

Tutti i cittadini italiani di buona condotta morale, che godano dei diritti civili e politici, che abbiano un'età compresa tra i 30 e i 65 anni e siano in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado (per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise - primo grado) oppure del titolo di scuola media di secondo grado (per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello - secondo grado).
Sono comunque esclusi:
- i magistrati e, in genere, i funzionari di attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio.
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di qualsiasi ordine o congregazione

DOVE RIVOLGERSI

COME FARE LA RICHIESTA

Occorre presentare la domanda d'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio. L'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla Legge.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Domanda d'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari.

Il modello per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari è scaricabile nella sezione MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI