Con la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, sono state emanate le prime istruzioni per la semplificazione introdotte dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011.
Dal 1° gennaio 2012 per le pubbliche amministrazioni non sarà più possibile accettare o richiedere certificati e sui certificati rilasciati deve essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:
"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."
Da oggi sono quindi in vigore le novità di seguito indicate, introdotte dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), di modifica del D.P.R. n. 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa:
a) scompare il certificato nei rapporti dei cittadini con la P.A. ed i gestori dei pubblici servizi;
b) il certificato sopravvive solo nei rapporti degli utenti con i privati;
c) la P.A. deve acquisire direttamente gli atti o i certificati contenenti informazioni in possesso della stessa P.A. o accettare le autodichiarazioni.