
E' un assegno concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori (naturali, adottati o in affidamento preadottivo), che hanno patrimoni e redditi limitati.
L'assegno massimo mensile per l'anno 2010, se spettante nella misura intera, è pari a € 129,79 per 13 mensilità calcolato in base a criteri economici previsti dalla legge.
Il nucleo familiare composto da cinque componenti non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISEE) che è fissato in € 23.362,70. Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998).
Ogni anno l'importo mensile del contributo ed il parametro ISEE di riferimento per il calcolo, vengono aggiornati in base all'indice ISTAT.
Possono farne richiesta solo i cittadini italiani e comunitari regolarmente residenti in Italia.
E' necessario che nel nucleo familiare ci siano almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso terzi.
E' necessario che il nucleo familiare abbia un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell'assegno, che per l'anno 2009 è pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con 5 componenti.
L'assegno spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti, oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.
Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (ad esempio l'assegno per il 2010 va richiesto entro il 31 gennaio 2011).
La domanda deve essere accompagnata dalla attestazione ISEE, rilasciata dai CAF convenzionati successivamente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell'ISE.
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