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Assegno di maternità

L'assegno di maternità di base concesso dai Comuni viene pagato anche alle cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso della "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione" quinquennale oppure della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di una Stato membro", che presentano la domanda di assegno di maternità entro sei mesi dall'evento. La domanda delle cittadine non comunitarie che siano in attesa del rilascio del "permesso di soggiorno CE" è invece tenuta in sospeso dal Comune di residenza fino all'avvenuto rilascio del permesso.
 (149.67 KB)Leggi la circolare INPS del 9 marzo 2010 (149.67 KB).
 

La legge prevede forme di tutela anche per le madri che, al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino in affidamento o adottato, non svolgono attività lavorativa.
Esistono due tipologie di assegni di cui possono beneficiare le neo-mamme:

1- ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI

E' una prestazione concessa dal Comune di residenza, e materialmente pagata dall'INPS, che viene riconosciuta per legge alle donne non lavoratrici, non iscritte ad alcun fondo previdenziale.
La prestazione è riconosciuta alla madre cittadina italiana o comunitaria, oppure cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno, residente e soggiornante in Italia, per ogni figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo.
L'assegno viene corrisposto per un massimo di cinque mensilità per ogni bambino (quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia).
L'assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni:
- la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di maternità (nel caso in cui ne percepisca uno di importo molto basso, viene corrisposta la differenza);
- il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare i limiti di reddito stabiliti annualmente con il criterio dell'Indicatore della Situazione Economica - ISE. Per le domande presentate nell'anno 2010 il tetto ISEE riferito al 2009 è di  32.448,22 euro, relativo ad un nucleo di tre persone.
L'importo mensile dell'assegno per l'anno 2010, se spettante nella misura intera, è di € 311,27.
Ogni anno il tetto ISE e l'importo mensile dell'assegno vengono rivalutati per legge in base all'indice ISTAT.

 
 (42.11 KB)Leggi la Circolare n.56/2011: rivalutazione misura assegni e requisiti economici (42.11 KB).

COME

Occorre recarsi presso un CAF (Centro Assistenza Fiscale) per l'elaborazione dell'ISEE.
La domanda deve essere firmata dalla madre del neonato e, con la relativa documentazione rilasciata dai CAF, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del bambino adottato o in affidamento, pena la decadenza del diritto.
Successivamente il Comune provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti e, se la verifica darà esito positivo, trasmetterà la comunicazione al CAF che ha redatto la domanda, il quale la trasmetterà a sua volta all'INPS per la liquidazione dell'assegno. Successivamente l'INPS provvederà a pagare l'assegno alla richiedente secondo le modalità dalla stessa indicate nella domanda (tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre o con accredito su conto corrente bancario).

INFORMAZIONI

Ufficio Servizi Sociali.
Domande frequenti.
Riferimento normativo:
Art.66 Legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO

L'assegno di maternità dello Stato, spetta alla madre, anche adottante o affidataria, che sia cittadina italiana o comunitaria, oppure cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno, residente e soggiornante in Italia al momento della nascita o dell'ingresso del bambino in famiglia.
L'assegno di maternità dello Stato può essere concesso anche al padre in casi particolari (vedi sito internet INPS).
La madre deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) essersi dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed avere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o del suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento). I contributi possono essere relativi ad attività lavorativa subordinata o parasubordinata;
b) aver avuto precedentemente diritto ad una prestazione dell'Inps.
L'assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con quello di maternità concesso dai Comuni.

COME

La domanda deve essere presentata alla sede INPS di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi successivi al parto o all'ingresso del bambino in famiglia, utilizzando appositi moduli disponibili presso le sedi stesse o sul sito internet dell'INPS.

MAGGIORI INFORMAZIONI:

INPS - Milano Niguarda - via Cicerone, 14 - Tel. 02.64411211
sito internet: www.inps.it

 
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