E' un assegno concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori (naturali, adottati o in affidamento preadottivo), che hanno patrimoni e redditi limitati.
L'assegno massimo mensile, se spettante nella misura intera, è calcolato in base a criteri economici previsti dalla legge.
Il nucleo familiare composto da cinque componenti non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell'indicatore della situazione economica (ISE). Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998).
Ogni anno l'importo mensile del contributo ed il parametro ISE di riferimento per il calcolo vengono aggiornati in base all'indice ISTAT.
Possono farne richiesta i cittadini italiani e comunitari regolarmente residenti in Italia, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
E' necessario che nel nucleo familiare ci siano almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso terzi.
E' necessario che il nucleo familiare abbia un valore ISEE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell'assegno.
L'assegno spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti, oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.
Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno.
La domanda deve essere accompagnata dalla attestazione ISEE, rilasciata dai CAF convenzionati successivamente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell'ISE.
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