Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 3/2012 (Sentenza Corte Costituzionale n. 98/2013 del 20/05/2013, depositata il 23/05/2013)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2013, ha dichiarato l'illegittimità, sotto il profilo costituzionale, di alcune disposizioni contenute nella Legge regionale n. 3 del 27/02/2012 e, precisamente, del quarto comma dell'articolo 3, oltre che degli articoli 14 e 18.
 
La Corte, per converso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 comma secondo e 19 della medesima Legge regionale, che era stata parimenti sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, con ricorso n. 73/2012.
 
Le disposizioni normative dichiarate illegittime dalla Corte cessano d'efficacia, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, dalla data del 30/05/2013, giorno successivo alla pubblicazione della Pronuncia sopra richiamata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Prima Serie Speciale Corte Costituzionale -n. 22 del 29/05/2013. 
 
Si ritiene pertanto opportuno, in attesa dell'assunzione d'efficacia della Sentenza, illustrare le conseguenze sulle attività imprenditoriali interessate:
 
-Centri benessere che svolgono attività di massaggi, a carattere non curativo, mediante tecniche esclusivamente manuali:
 
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3 comma quarto, non è più richiesta la qualifica professionale di estetista, ai sensi della Legge n. 1/1990, che la normativa regionale, secondo un criterio di equiparazione, poneva come presupposto per lo svolgimento di questa specifica tipologia di attività.
 
-Attività che prevedono la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari
 
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 18, non è più richiesta la dimostrazione del versamento dei contributi minimi all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps). Tale presupposto era stato fissato dal Legislatore regionale, nella norma cassata, quale requisito aggiuntivo al periodo minimo di iscrizione all'Inps, pari ad almeno due anni nel quinquennio precedente l'avvio dell'attività, che la normativa nazionale, contenuta nell'articolo 71 del Decreto legislativo n. 59/2010, già annovera come uno dei requisiti professionali che legittimano lo svolgimento delle attività in parola.
 
Le tipologie di attività imprenditoriali su cui la decisione della Corte Costituzionale ha ripercussioni sono:
 
a) Commercio al dettaglio di prodotti alimentari in sede fissa, svolto all'interno di esercizi di vicinato, ovvero di medie o grandi strutture di vendita;
 
b) Vendita e somministrazione al dettaglio di prodotti alimentari su aree pubbliche, esercitate o con posteggio fisso in concessione o in forma itinerante;
 
c) Somministrazione di alimenti e bevande, salvo i casi in cui non sia richiesto il requisito professionale (vale a dire in occasione di manifestazioni temporanee o all'interno di Circoli privati).
 
Permanenza delle disposizioni non dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale
 
La dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 2 secondo comma e 19 della Legge regionale in esame, ha confermato, per converso, l'obbligo per i cittadini stranieri, appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione Europea, di attestare un'adeguata conoscenza della lingua italiana, al fine di poter accedere all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (salvo i casi in cui non sia richiesta la qualifica professionale), nonché per poter avviare attività artigianali alimentari come pizzerie, rosticcerie, gelaterie, o esercizi similari, nelle quali si effettua l'attività di vendita per asporto, presso i locali di produzione o in quelli immediatamente adiacenti, dei generi alimentari direttamente realizzati dall'Impresa.
 
Si comunica che il Servizio Suap ha già provveduto ad aggiornare i contenuti informativi delle Schede descrittive, disponibili nel sito web comunale, inerenti le specifiche attività interessate, nonché a predisporre la modulistica attraverso la quale i cittadini stranieri, nei casi previsti dalla normativa, devono dichiarare il possesso del prescritto livello di conoscenza della lingua italiana.