Con l'art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, lo Stato ha stabilito l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con decorrenza 1 gennaio 2013. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad usoprivato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 06/05/2013, ha approvato le tariffe TARES e le scadenze del tributo per l'anno 2013.
La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/1999, che prevedeuna quota fissa e una quota variabile per le utenzedomestiche e per le utenze non domestiche.
La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione ed icosti per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.
LE TARIFFE APPLICATE COPRONO INTEGRALMENTE I COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI.
Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare. Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più occupanti.
Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e della tipologia di attività svolta. Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze.
Sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Milano (per l'anno 2013 è stabilito nella misura del 5%).
Alla tariffa si applica una maggiorazione pari allo 0,30 euro per metro quadrato che viene versata direttamente allo Stato con la seconda rata scadente il 31 ottobre 2013.
Al tributo saranno applicate le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni eventualmente spettanti al contribuente, qualora siano previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 dell'11/03/2013.
Per l'anno 2013 la TARES si paga in due rate, con scadenza 25 GIUGNO e 31 OTTOBRE 2013, tramite appositi bollettini di c/c postale già compilati, recapitati al domicilio del contribuente a cura del Comune.
DICHIARAZIONI:
Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento del tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione.
I soggetti obbligati devono provvedere a consegnare al Comune la dichiarazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio di occupazione, detenzione o possesso.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando fotocopia del documento di identità o posta elettronica o Pec.
Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In questo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
La denuncia produce i propri effetti dal 1° giorno del mese successivo a quello incui si è verificata l'attivazione/variazione.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, che avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
ESENZIONI E RIDUZIONI:
Ai sensi degli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento comunale, sono previste esenzioni e riduzioni.
Esenzioni:
Sono esenti le superfici di insediamenti industriali, artigianali ed insediamenti commerciali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alla porzioni di esse sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni, a condizione che gli utenti, presentino al Comune una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, devono inoltre essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi.
Riduzioni:
Per i locali delle attività in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, si applica una riduzione nella misura percentuale del 30% fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti.
Tale riduzione verrà riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive dei rifiuti speciali non assimilati, nella dichiarazione ed a fornire, entro il primo novembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti ( a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione/riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
Per le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas è applicata una riduzione tariffaria corrispondente al 30%.
Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, in cui l'occupante risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno , in località fuori dal territorio nazionale, la tariffa è ridotta del 30%.
Per le abitazioni con unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune di Bresso e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, la tariffa è ridotta nella misura del 15%.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Per informazioni e contatti: vedi pagina TARI