La legge n.13 del 9 gennaio 1989, allo scopo di promuovere ed incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche, dispone l'erogazione di contributi finanziari pubblici.
Per avere la possibilità di accedere a tali contributi gli interventi, con riferimento alle loro caratteristiche oggettive, non devono soddisfare altri e particolari requisiti che non siano quelli di essere finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.
I contributi possono essere erogati per tutte le opere edilizie dirette a consentire una migliore utilizzabilità degli edifici privati e delle loro parti.
Di seguito si illustrano quali interventi possono accedere ai contributi pubblici, chi sono i soggetti che hanno diritto al contributo, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda per ottenere i contributi, i documenti da allegare, l'entità del contributo ed infine la graduatoria delle domande, nonché i criteri per l'erogazione dei contributi.
L'articolo 9 della legge n.13/1989 precisa che sono finanziabili le opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti; questa precisazione non è certo limitativa, ma semplicemente tende ad escludere alcuni casi estranei alle finalità di questa parte di legge.
Il sopra citato articolo ammette al contributo opere non ancora realizzate in "edifici già esistenti" alla data di entrata in vigore della legge stessa.
I contributi possono essere concessi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti portatori di disabilità, anche se non privati; in questo caso però si dovrà dimostrare in concreto che non è possibile rimuovere in altro modo gli ostacoli.
Da ciò si deduce che sono esclusi dai contributi quelle opere dove i portatori di disabilità non abitano, ma svolgono la loro attività professionale. Inoltre il contributo non può essere erogato qualora la persona portatrice di disabilità abbia nell'immobile dimora saltuaria, stagionale o precaria. Di conseguenza, oltre alla residenza legale occorre provare da parte del soggetto una residenza di fatto stabile ed effettiva nell'edificio interessato all'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il requisito della residenza è confermato e precisato ulteriormente dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. agli articoli 4.2 e 4.8, in quanto il portatore di disabilità deve avere dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio su cui si interviene; non sorge pertanto il diritto al contributo, qualora abbia nell'immobile dimora saltuaria, stagionale ovvero precaria.
Di conseguenza, oltre la residenza legale, occorre provare da parte del soggetto una residenza di fatto stabile ed effettiva nell'edificio interessato all'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il contributo è concesso per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, in rapporto alla spesa massima di € 51.645,69 e quindi non può essere superiore a € 7.101,28.
L'articolo 9, comma 3, della legge n.13/1989 stabilisce che possono presentare domanda per l'ottenimento dei contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche "i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro che abbiano a carico i citati soggetti o il condominio ove risiedono le suddette categorie di beneficiari".
Da questa norma se ne deduce che la disabilità deve essere permanente e attestata da un certificato medico, in carta libera, che il soggetto deve allegare alla domanda.
Tale certificato, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare la disabilità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendono con specificazione, dove occorre, che la disabilità si concreti in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile dove risiede il richiedente.
Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, il certificato medico non è sufficiente ed occorre produrre la specifica attestazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di competenza.
Di conseguenza i requisiti necessari perché gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche siano finanziati da contributi pubblici, sono essenzialmente due:
- ai contributi possono accedere solo quelle opere in immobili privati già esistenti, dove vivono i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (REQUISITO SOGGETTIVO);
- agli stessi contributi, poi, possono accedere solo quegli interventi relativi ad edifici dove il soggetto portatore di disabilità ha la residenza (REQUISITO DELLA RESIDENZA LEGALE ED EFFETTIVA).
La domanda per la concessione dei contributi va presentata al Sindaco del comune nel quale è sito l'immobile. Deve essere in carta da bollo e presentata dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà), per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale.
Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi giorno dell'anno.
Entro il 1° di marzo di ogni anno, i Comuni raccolgono le domande pervenute e ne verificano la sussistenza dei requisiti in particolare:
- l'esistenza delle barriere
- l'inesistenza dell'opera richiesta
- il mancato inizio dei lavori
- la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Deve essere presentata una domanda distinta per ogni singolo intervento, finalizzato ad eliminare una singola barriera architettonica.
La domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme sistematico di opere funzionalmente connesse intendendosi, con queste ultime, una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere, che creano ostacolo alla stessa funzione.
Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di disabilità, la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.
Nel caso in cui le spese siano effettuate dal condominio, nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore; è da sottolineare che gli interventi innovativi da attuare nell'edificio devono essere approvati dall'assemblea del condominio con maggioranza ordinaria.
Nel caso l'assemblea condominiale si rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta dall'interessato per iscritto, una deliberazione che autorizzi gli interventi, gli stessi sono attuati a proprie spese da chi ne ha fatto la richiesta; si deve trattare di opere mobili e facilmente rimovibili quali, ad esempio, servoscala e modifiche dell'ampiezza delle porte di accesso.
La domanda deve contenere la descrizione delle opere da realizzare, nonché la spesa complessiva prevista.
Qualora l'immobile sia assoggettato a vincoli storico-artistici e/o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento alla Regione o alle autorità da essa sub delegate e/o alla soprintendenza territorialmente competente.
Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere, senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo fatto salvo, ovviamente, il rispetto delle procedure previste dalla normativa urbanistico-edilizia per la loro esecuzione.
A. Certificato in carta libera attestante la disabilità;
B. Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto come invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, dove voglia avvalersi della precedenza nella graduatoria delle domande prevista dalla legge, deve allegare la certificazione rilasciata dall'ASL (in originale o copia conforme all'originale);
C. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Si rileva, infine, che i documenti sopra indicati devono essere completi ed allegati contestualmente alla domanda, al fine dell'inserimento nella graduatoria, per l'ottenimento dei contributi.
L'articolo 9, comma 2, della legge n. 13/1989 stabilisce che l'entità del contributo concedibile va determinata nel seguente modo:
- per costi fino a 2.582,28 euro il contributo è concesso in misura pari alla spesa;
- per costi da euro 2.582,28 a euro 12.911,42 il contributo è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da euro 12.911,42 a euro si aumenta l'erogazione di un ulteriore cinque per cento, fino ad un massimo di euro 51.645,69;
- tutte le somme che esulano gli euro 51.645,69 sono a totale carico di chi effettua le opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
Il contributo, pertanto, è concesso in rapporto alla spesa massima di € 51.645,69 e quindi non può essere superiore a € 7.101,28.
La domanda, una volta approvata dal comune e dalla Regione, conserva la sua efficacia fino al momento dell'avvenuta erogazione del relativo contributo e non deve essere reiterata dallo soggetto richiedente.
L'amministrazione comunale che riceve la domanda effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della stessa, subordinato alla presenza di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza delle opere alla data di presentazione della domanda, al mancato inizio dei lavori e alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare; provvede infine a comunicare ai soggetti interessati, in base alla legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, qualora non sia stato fatto all'atto della presentazione della domanda.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, che provvede a comunicare alla Regione (in Lombardia al competente Servizio Territoriale e, relativamente a Milano e Provincia alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di Genio civile) e ne forma l'elenco che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.
La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal termine di cui sopra, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti ed i rispettivi sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati la cui richiesta, prontamente formulata, sia stata ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.
L'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza assoluta alle persone portatrici di disabilità riconosciute invalide totali, con difficoltà di deambulazione dalle competenti Aziende Sanitarie Locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza necessità di una nuova verifica di ammissibilità; esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo.
Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione nell'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi di realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista, ad integrazione della domanda già formulata.
La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione delle opere ed in base alle fatture debitamente quietanzate; il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura. Entro quindici giorni il comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente e/o all'avente diritto.
Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, lo stesso è ridotto tenendo conto della minore spesa.
Qualora, per una qualsiasi causa, il richiedente rinunci al contributo, ovvero perda il diritto al suo ottenimento, la relativa somma deve essere restituita dal comune alla Regione, che provvede a riassegnarla alle domande ammesse in ordine di graduatoria generale.
Prima di eseguire le opere è necessario:
- presentare la domanda di contributo presso il Comune;
- verificare se le opere da realizzare rientrano nella manutenzione ordinaria; in tale ipotesi le stesse si possono eseguire senza alcun titolo autorizzatorio;
- si raccomanda ai Comuni, all'atto del ricevimento delle domande, di informare i cittadini che l'insufficiente finanziamento effettivo della legge, comporta l'impossibilità del rispetto dei tempi previsti dalla legge stessa nell'erogazione dei contributi a favore degli aventi diritto;
- i sindaci, ricevute le domande provvedono entro i successivi trenta giorni (non oltre il 31 marzo di ogni anno) a formare l'elenco delle domande e poi ad inoltrarlo alla Regione (in Lombardia al Servizio Territoriale competente e, relativamente a Milano e Provincia, alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di Genio Civile).
Se le opere da realizzare non rientrano nella manutenzione ordinaria occorre:
- presentare, alternativamente, il Permesso di Costruire (art. 33 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12) o la Denuncia di Inizio Attività (art. 41 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12);
- verificare, inoltre, se sul fabbricato esiste un vincolo. In caso affermativo è necessario chiedere il nulla osta all'ente preposto al controllo del vincolo stesso.
Con la deliberazione 7 ottobre 2009 n.VIII/10280 la Giunta Regionale ha assunto determinazioni in ordine all'assegnazione di contributi annui per agevolare la realizzazione di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati coerentemente alle disposizioni legislative ed attuative nazionali e regionali.
Successivamente, in attuazione della predetta deliberazione, il decreto 15 dicembre 2009 n.14032 ha fornito indicazioni puntuali, allo scopo di assicurare la coerenza degli interventi proposti con le finalità delle disposizioni normative. In particolare il decreto ha approvato due allegati.
Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata di Regione Lombardia.