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Ravvedimento operoso

Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento dell'imposta alle scadenze prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa.
Tuttavia il contribuente, nei termini e modi previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e del Decreto Legge n. 185/2008 può avvalersi del " ravvedimento operoso" pagando:
IMPOSTA + SANZIONE + INTERESSI DI MORA:
- IMPOSTA
= importo non pagato (si consiglia di fare due versamenti in caso di omesso pagamento sia dell'acconto che del saldo).
- SANZIONE =
- pari al 3,00% dell'imposta - in caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza di legge;
- pari al 3,75% dell'imposta - in caso di pagamento oltre i 30 giorni ma entro un anno dalla data di mancato pagamento.
- INTERESSI = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza di legge alla data di effettivo versamento al tasso del 1,5% annuo.
Il versamento va effettuato utilizzando lo stesso modello di bollettino che serve per il pagamento ordinario dell'ICI, barrando la casella RAVVEDIMENTO (art.13 D.Lgs. 472/97).