I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dare comunicazione di attivazione, attraverso i moduli di attivazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e/o delle aree tassabili ubicati nel territorio comunale.
Il pagamento del tributo verrà calcolato a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di occupazione dei locali.
Tali modelli sono disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet del Comune di Bresso.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a meno che non si verifichino modifiche che comportino una variazione del tributo.
La variazione va sempre denunciata.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
Le variazioni anagrafiche del nucleo famigliare dei contribuenti residenti, sono automaticamente acquisite dal servizio tributi e hanno efficacia a far tempo dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivi alla data della variazione.
La modifica della tassa, quindi, avrà efficacia dal primo giorno del semestre solare successivo all'avvenuta variazione.
Per i non residenti sussiste l'obbligo di comunicare le variazioni del nucleo anagrafico all'ufficio tributi entro il 1° gennaio e dal 1° luglio successivi alla data della variazione.
La modifica della tariffa avrà efficacia dal primo giorno del semestre solare successivo alla avvenuta variazione.