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Commercio al Dettaglio di vicinato

  1. Requisiti morali
  2. Caratteristiche dei locali
  3. Documentazione da presentare
  4. Tempi di attesa e costo del servizio
  5. Riferimenti normativi

 Il commercio al dettaglio di vicinato è esercitato nei confronti dei consumatori finali, in locali con superficie di vendita non superiore a 250 mq per i Comuni con popolazione residente superiore ai diecimila abitanti. L'attività può fare riferimento al settore merceologico alimentare e/o non alimentare.

MODALITA' DI CALCOLO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
 Ai sensi dell'articolo 38 quarto comma del Regolamento Regionale 3/2000, la superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata, con riferimento alla classe demografica del Comune di Bresso, nella misura di 1/10 della Superficie Lorda di pavimento quando questa non sia superiore a mq 2.500 e nella misura di 1/4 se la Superficie Lorda di pavimento è superiore a tale limite. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate.

REQUISITI MORALI

Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 
 
Il divieto di esercizio dell'attività, tranne che per la lettera a), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo (es. indulto), il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

I requisiti morali devono essere posseduti: 

Per le imprese individuali: dal titolare
 
Per le società: 
- Dal rappresentante legale e dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione;
- Da tutti i soci per le società in nome collettivo;
- Dai soci accomandanti per le società in accomandita semplice.
- Dall'eventuale delegato/a in possesso della qualifica professionale (solo per il commercio di prodotti alimentari)

REQUISITI PROFESSIONALI

Per la vendita di prodotti afferenti al settore merceologico non alimentare non è richiesta alcuna qualifica professionale.

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 
A titolo indicativo e non esaustivo sono pertanto valide, in base alle linee guida contenute nella Circolare della Direzione Regionale Commercio prot. 01.2010.0003847 del 02/04/2010, le seguenti qualifiche:

Diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiori al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;

Lauree in medicina e veterinaria, farmacia, scienze dell'alimentazione, biologia, agraria;

Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione. 
 
Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;

Diploma alberghiero:

Diploma di perito agrario;

Diploma di perito chimico;

Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di  addetto  alla segreteria alberghiera;

Diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;

Diploma di esperto coltivatore;

Diploma di maturità professionale per operatrice turistica;

I diplomi rilasciati a conclusione di percorsi biennali hanno validità, invece, ai soli fini dello svolgimento della sola attività di somministrazione

d) essere stato iscritto all'abrogato Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle ex tabelle merceologiche alimentari, ovvero per la somministrazione di alimenti e bevande.
 
I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, in caso d'imprese individuali, oppure dal legale rappresentante, da uno dei soci, o da altra persona delegata, per le attività svolte in forma societaria.

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali nei quali si intende esercitare l'attività devono essere compatibili con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, edilizia ed urbanistica. Usualmente è vietata la vendita congiunta, nello stesso locale, al dettaglio ed all'ingrosso. Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Regionale 3/2000 e s.m.i., tale divieto non si applica alla commercializzazione dei seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per nuove aperture, trasferimenti di sede, ampliamento superficie di vendita sino a 250 mq, riduzione di superficie, aggiunta o eliminazione di settore mercologico:

al quale allegare:

di autocertificazione dei requisiti morali e (solo per gli esercizi alimentari) dei requisiti professionali

 
 

- Copia del documento d'identità del titolare o del legale rappresentante e di tutti i soci che rivestano poteri di rappresentanza o amministrazione
- Planimetria del locale in scala non inferiore a 1:100
- Documentazione comprovante la disponibilità del locale  

Per subingresso, sospensione e ripresa attività, cambiamento ragione sociale e cessazione:

della modulistica unificata regionale, al quale allegare:

solo nell'ipotesi in cui, contestualmente al subentro, vengano apportate modifiche alle condizioni di esercizio. In tal caso occorre compilare anche il 

 

di autocertificazione dei requisiti morali e (solo per gli esercizi alimentari) dei requisiti professionali.
In caso di subingresso deve essere allegata copia dell'atto notarile comprovante il trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda, oppure certificazione sostitutiva rilasciata dal professionista presso il quale l'atto medesimo è stato formalizzato.
La modulistica unificata regionale deve essere presentata al Comune in tre copie, di cui:
- Una sarà trattenuta per la successiva attività istruttoria;
- Due saranno timbrate dal protocollo comunale e restuite all'utente, che dovrà affiggerne una all'interno dell'esercizio e presentare o trasmettere l'altra alla competente Camera di Commercio.

Qualora l'attività riguardi la vendita di prodotti alimentari, è richiesta un'ulteriore copia della documentazione, che sarà trasmessa dal Comune all'ASL competente per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 852/2004.

L'utente è contestualmente tenuto a presentare apposita denuncia ai servizi tributari comunali, ai fini dell'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, tramite la compilazione dell'apposito

ovvero a comunicare al medesimo ufficio l'avvenuta 

La presentazione al Comune della modulistica unificata costituisce titolo valido per l'immediato avvio dell'attività e, con riguardo agli esercizi di vendita alimentari, dispiega immediatamente i propri effetti quale autocertificazione di conformità igienico-sanitaria.

Per gli esercizi alimentari, inoltre, deve essere allegata copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma di € 35,00 dovuta al Servizio sanitario per la registrazione dell'attività, da versare mediante bollettino di c/c postale n. 14083273 intestato a ASL Città di Milano C.so Italia 19 20122 Milano.

 

TEMPI DI ATTESA

La presentazione della Modulistica unificata regionale SCIA costituisce titolo immediato per l'avvio dell'attività, che resta subordinata al rispetto delle norme e prescrizioni in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, nonchè alla permanenza dei requisiti morali e (solo per le attività di vendita alimentari) professionali.

COSTO DEL SERVIZIO

IL SERVIZIO NON HA ALCUN COSTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 31.03.1998 n. 114;
- Decreto Legislativo 59/2010;
- Legge regionale 6/2010
- Leggi regionali 1/2007, 8/2007 e successivi provvedimenti di attuazione;
- Regolamento regionale 21.07.2000 n. 3 e s.m.i;