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Imprese artigiane

Nuove disposizioni per le imprese artigiane

In seguito alla definizione delle nuove procedure operative conseguenti all'entrata in vigore delle Legge regionale n. 1/2007, l'iscrizione all'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio non è più subordinata al rilascio della certificazione comunale (cd. "istruttoria"), originariamente prevista dall'articolo 63 del DPR 616/1977.
Ne consegue che le imprese artigiane possono direttamente presentare una denuncia di inizio attività all'Albo Artigiani, da cui deriva, in caso di completezza e regolarità della documentazione prodotta, l'immediata attribuzione del numero di iscrizione.
Nei confronti del Comune gli utenti sono pertanto tenuti alla sola presentazione della comunicazione per l'attivazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, nel caso di utilizzo di locali di produzione o simili, nonchè alla presentazione della dichiarazione d'inizio di attività produttiva, se occorrente, per i profili attinenti alla conformità igienico-sanitaria, in base alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge regionale 02/04/2007 n. 8.
La denuncia all'Albo Artigiani, tuttavia, non esime l'impresa interessata, se previsto dalle specifiche normative di settore per il concreto esercizio dell'attività, dal possesso di determinati requisiti soggettivi di carattere morale e/o professionale, nonchè dalla necessità di conseguire le eventuali abilitazioni occorrenti per i locali o per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Con particolare riguardo alle attività gestite dall'U.O. Economia e Attività produttiva, si precisa che gli acconciatori e gli estetisti sono comunque soggetti alle procedure definite, più approfonditamente, nelle relative schede informative.
Al fine di agevolare l'utenza, si è ritenuto opportuno riportare le principali caratteristiche distintive delle imprese artigiane, con l'avvertenza che informazioni più approfondite possono essere richieste alla CCIAA di Milano.

Requisiti per le imprese individuali

Il titolare deve esercitare personalmente e professionalmente l'impresa artigiana, assumendone di conseguenza la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi connessi alla gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Requisiti per le società

L'impresa deve essere costituita ed esercitata in forma societaria secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 443/85. La maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e il lavoro deve avere funzione prevalente rispetto al capitale. A tal riguardo si precisa che le forme societarie ammesse per l'esercizio di attività artigianale sono le seguenti:
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata (pluripersonali ed unipersonali)
- Società cooperativa con soci contitolari
Sono escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni. È necessario che la maggioranza dei soci (o uno se i soci sono due) partecipino personalmente e manualmente all'attività. Nelle società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono svolgere personalmente e manualmente il proprio lavoro nel processo produttivo. Nella SRL pluripersonali, la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro deve possedere la maggioranza delle quote sociali e deve detenere la maggioranza negli organi deliberanti.

Numero massimo di dipendenti

E' artigiana l'impresa che, oltre a ritrovarsi nelle prescritte condizioni organizzative, non supera i seguenti limiti dimensionali:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPR 25.05.2001 n. 288): un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della Legge 19.01.1955 n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla 18.12.1973 n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Eventuali requisiti professionali

Non sono richiesti specifici requisiti professionali, ad eccezione di particolari categorie quali autoriparatori, installatori di impianti, imprese di pulizia e di facchinaggio, per le quali l'accertamento della qualifica è assegnato alla Camera di Commercio.
La vendita di prodotti alimentari artigianali, purchè effettuata nei locali di produzione o in quelli immediatamente attigui, non soggiace ai requisiti professionali di cui al decreto legislativo 31.03.1998 n. 114, tranne nel caso in cui venga svolta congiuntamente attività di vendita al dettaglio di generi alimentari non di diretta produzione.
Si precisa che le attività di vendita di generi artigianali alimentari, quali pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e gastronomie, non possono installare all'interno o all'esterno dell'esercizio strutture quali tavolini e sedie che consentano il consumo sul posto, in quanto si verrebbe a configurare di fatto un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il cui esercizio è regolato dalla specifica normativa di settore.
Per quanto concerne acconciatori ed estetisti si rimanda alle specifiche schede.

Caratteristiche dei locali

I locali nei quali si svolge l'attività devono essere compatibili dal punto di vista urbanistico-edilizio, igienico-sanitario e di destinazione d'uso degli edifici.

Documentazione da presentare ed adempimenti successivi

Qualora si utilizzino dei locali per l'esercizio dell'attività, l'utente è tenuto a presentare apposita comunicazione all'U.O. Entrate per l'attivazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). A tal fine occorre compilare l'apposito modello.
Nel caso in cui l'attività rientri nelle ipotesi previste dalla Legge regionale 8/2007, per le quali l'abilitazione sanitaria è stata sostituita dalla procedura di autocertificazione, occorre presentare in duplice copia al Comune, che inoltrerà la documentazione all'ASL competente, la seguente modulistica DIAP (Denuncia Inizio Attività produttiva):
Per l'avvio e la modifica delle condizioni di esercizio dell'attività:
Modello A, con allegata/e la/e seguente/i scheda/e di riferimento:
- Scheda 4 per le attività produttive;
- Scheda 5 per le attività che presentano caratteristiche di rilevanza per la compatibilità ambientale (emissioni, prevenzione incendi, rischio elevato ecc.)
Per subingresso o variazione di ragione sociale non comportanti modifiche alle condizioni di esercizio, sospensione e ripresa, cessazione attività:
Modello B, con allegato (per i subentri o la variazione di ragione sociale) il relativo atto notarile.
La denuncia presentata sostituisce, con effetto immediato, l'abilitazione sanitaria precedentemente di competenza dell'ASL.
Al modello DIAP, inoltre, deve essere allegata copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma di € 32,22 dovuta al Servizio sanitario per la registrazione dell'attività, da versare mediante bollettino di c/c postale n. 14083273 intestato a ASL Città di Milano C.so Italia 19 20122 Milano..



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 08.08.1985 n. 443 (Legge quadro sull'artigianato)
- Legge regionale 16.12.1989 n. 73
- Legge regionale 1/2007 (articolo 5, comma 4)
- Legge regionale 8/2007 (per la semplificazione degli adempimenti in materia     igienico-sanitaria)