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Segnalazione Certificata d'Inizio Attività - S.C.I.A.


Dal 31/07/2010, con la definitiva conversione in legge dell'articolo 49 della Decreto Legge 78/2010, ad opera della Legge 31/07/2010 n. 122, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o altri atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo, ovvero specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli paesaggistici, ambientali o culturali, corredata da autocertificazioni o asseverazioni di tecnici abilitati, attestanti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell'attività.
 
Il nuovo istituto assume la denominazione di SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e sostituisce le precedenti disposizioni in materia a carattere nazionale o regionale.

L'attività può essere avviata, o modificata nelle sue condizioni d'esercizo, dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

In attesa di eventuali ed ulteriori chiarimenti procedurali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Lombardia, il Servizio Commercio ha provveduto, in sede di prima applicazione: 
 
1. Ad aggiornare le schede informative relative alla somministrazione di alimenti e bevande ed al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, alle quali si applica la nuova fattispecie trattandosi di attività completamente liberalizzate, anche alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 59/2010 (attuazione Direttiva CEE 2003/126/CE - cd. "Direttiva servizi").
 
Si ritiene doveroso precisare che la legittimazione a svolgere l'attività, con piena responsabilizzazione degli interessati in caso di profili irregolari o dichiarazioni non veritiere, è subordinata al rispetto delle norme, prescrizioni ed adempimenti in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria, alla compatibilità rispetto ad eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonché al possesso dei requisiti di natura morale e professionale.

E' pertanto evidente che l'Azienda, preventivamente alla presentazione della SCIA per avviare o modificare un'attività di somministrazione, deve aver perfezionato tutti gli aspetti relativi alla conformità dei locali, inclusa l'eventuale disponibilità di parcheggio ai sensi del vigente Piano di Governo del Territorio, oltre a possedere i prescritti requisiti soggettivi.

Alla SCIA devono essere allegati i necessari elaborati tecnici e planimetrici, corredati, ove richiesto, dalle asseverazioni e certificazioni rilasciate da tecnici abilitati.

Il Comune dispone di sessanta giorni, computati dal ricevimento della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
 
Il Comune, tuttavia, ha facoltà di assumere provvedimenti inibitori di autotutela con effetto immediato.
 
Il Comune, inoltre, può adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia degli stessi all'autorità giudiziaria per i profili di natura penale (con potenziale applicazione di una pena restrittiva della libertà personale da uno a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
 
2. Ad aggiornare la corrispondente modulistica, sostituendo ogni riferimento alle pregresse ipotesi autorizzatorie.
 
Per informazioni più approfondite si rimanda alle relative schede di riferimento.