E' possibile per ogni cittadino, anche non residente, autenticare firma, copie e fotografie rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe del Comune. Si ricorda che a seguito delle modifiche alle norme sulla legalizzazione e autenticazione delle firme, apportate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n.445 del 28.12.2000, l'autentica di firma su istanze o dichiarazioni personali rivolte alla Pubblica Amministrazione, non è più necessaria.
Tutti i cittadini anche non residenti.
Autenticazione di firma:
La firma non viene più autenticata su:
- domande (rivolte alla Pubblica Amministrazione o gestori di servizi pubblici)
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare alla Pubblica Amministrazione o gestori di servizi pubblici.
Va invece autenticata la firma delle dichiarazioni sostitutive a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione e dai gestori di pubblici servizi o per la riscossione di benefici economici.
Autenticazione di copia:
Si possono autenticare in Comune le copie dei documenti originali solo se sono da produrre a privati. Se le copie sono da produrre a organi della Pubblica Amministrazione, il cittadino stesso può apporre in calce al documento una sottoscrizione in cui dichiara che le copie sono conformi all'originale.
In particolare il cittadino può attestare la conformità della copia all'originale nei seguenti casi:
- copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da organi dell'Amministrazione Pubblica
- copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
- copia di documenti fiscali che devono essere conservati da privati.
L'autentica di firma o di copie può essere effettuata anche:
- dai funzionari che ricevono la documentazione per il rilascio del provvedimento o per l'inoltro d'ufficio ad altra Amministrazione
- dai Cancellieri
- dai Notai
Il pubblico ufficiale dal quale il documento è stato emesso o presso il quale è stato depositato può provvedere all'autentica della fotocopia.
Autenticazione di fotografie:
L'interessato deve presentarsi personalmente munito di un valido documento di riconoscimento.
- Autenticazione di firme: documento di riconoscimento valido.
- Autenticazione di fotocopie: originale del documento da autenticare, fotocopia e documento di riconoscimento valido.
- Autenticazione di fotografie: una fotografia recente.
Il rilascio è immediato.
L'autentica della firma sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sconta l'imposta di bollo di € 16,00 con diritti di segreteria di € 0,52 fatta eccezione per i casi previsti dalla tabella B del DPR 26.10.1972 n.642.
Occorre pertanto dichiarare allo sportello l'uso del certificato per verificare in ogni caso specifico se è prevista dalla legge un'esenzione.
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000.