Per esercitare la funzione di Giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e secondo grado, è necessario essere iscritti nell'Albo delle persone idonee. L'Albo è tenuto ed aggiornato ogni due anni (per tutti gli anni dispari).
Tutti i cittadini italiani di buona condotta morale, che godano dei diritti civili e politici, che abbiano un'età compresa tra i 30 e i 65 anni e siano in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado (per l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise - primo grado) oppure del titolo di scuola media di secondo grado (per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello - secondo grado).
Sono comunque esclusi:
- i magistrati e, in genere, i funzionari di attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine o congregazione
Occorre presentare la domanda d'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio. L'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla Legge.
Domanda d'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari.