DAL 23/05/2015 CAMBIANO LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DA GIOCO D'AZZARDO

A partire dal 23/05/2015, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge regionale n.11/2015, cambiano le disposizioni contenute nel testo iniziale della Legge regionale n.8/2013, recante norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico.
Restano invariate le definizioni di "luoghi sensibili", indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.IX/1274 del 24/01/2014, in vigore dal 28/01/2014, rispetto ai quali è vietata, in locali situati a meno di 500 metri lineari, la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Si riassumono di seguito le principali novità, in coordinamento con le prescrizioni di cui è stata confermata la vigenza.

- Nuovo ambito di applicazione:
Le nuove disposizioni regionali si applicano ai soli apparecchi da gioco tipizzati dall'articolo 110 comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931 n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), quali "New Slot" e "VLT";

Definizione di "luoghi sensibili"
Sono rimaste invariate, come già enunciato, le definizioni dei "luoghi sensibili", rappresentati da:
a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, nei quali sono ricomprese anche le scuole per l'infanzia. Dal 31/12/2016 sono considerati luoghi sensibili anche gli asili nido, conseguenza delle modifiche apportate dall'art.13 della Legge regionale 29/12/2016 n.34.
b) Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n.12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale, vale a dire:
1. Attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica. 
2. Enti delle altre confessioni religiose, come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento, aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune, i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il Comune e le confessioni interessate.
3. Gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
4. Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
5. Nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
6. Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali come:
  c) Impianti sportivi, 
  d) Strutture domiciliari, diurne, residenziali o semiresidenziali, di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale,
  e) Strutture ricettive per categorie protette, 
  f)  Luoghi di aggregazione giovanile, qualora individuati formalmente dal Comune, 
  g) Oratori. 

La distanza di 500 metri, misurata secondo il concetto della linearità, è calcolata seguendo il criterio più restrittivo, quindi non dal baricentro del luogo sensibile ma dall'ingresso considerato come principale.

- Autorizzazioni da richiedere al Comune
L'installazione dei dispositivi da gioco di cui sopra, all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione, sempre a partire dal 23/05/2015, è soggetta a specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del R.D.773/1931, da richiedere, in base alle tipologia degli stessi, o al Comune o alla Questura competenti per territorio.

- Ridefinizione del concetto di nuova installazione
Per nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito si intende il collegamento degli apparecchi, di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. n.773/1931, effettuato, in una data successiva al 28 gennaio 2014, alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; 
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale, in caso di trasferimento della sede dell'attività.

È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
La violazione delle disposizioni sopra illustrate comporta l'irrogazione, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n.8/2013, di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00 per ogni apparecchio, nonché la chiusura del medesimo mediante sigilli.

La Regione Lombardia, nel rispondere in data 21/07/2015 ad uno specifico quesito posto dal Comune di Bresso, ha specificato che non è da considerarsi come nuova installazione il subentro in proprietà o gestione in un esercizio già autorizzato alla detenzione di dispositivi da gioco d'azzardo lecito. Ne consegue, in tal caso, che non trova applicazione l'obbligo di rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili. Devono tuttavia verificarsi tutte le seguenti condizioni:
- I dispositivi da gioco d'azzardo lecito del precedente gestore devono essere stati collegati alla rete telematica di AAMS prima del 28/01/2014, data di entrata in vigore della D.g.r. 1274/2014.
- Non devono essere mutate le condizioni contrattuali stipulate dal fornitore dei dispositivi con il precedente titolare dell'attività, compresa la durata del contratto.
- Non deve essere incrementato il numero di dispositivi "New Slot" già autorizzato nel locale.

- Obblighi di esposizione a carico del titolare o gestore del locale
Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D.773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
La violazione delle predette disposizioni comporta l'irrogazione, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n.8/2013, di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

- Prescrizioni circa le modalità di accesso ai locali o alle aree in cui sono installati dispositivi da gioco d'azzardo lecito (Regolamento regionale 16/12/2014 n. 5)
L'accesso ai locali destinati esclusivamente a sala da gioco d'azzardo lecito, in quanto vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità.
Nelle altre tipologie di esercizi deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. Tale area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al
normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. Le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.
E' vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali.
La violazione delle predette disposizioni comporta l'irrogazione, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n.8/2013, di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00.

- Obblighi informativi a carico del titolare o gestore del locale circa il rischio di dipendenza da Gap
I titolari o i gestori degli esercizi in cui sono installate apparecchiature da gioco, di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del R.D.773/1931, devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione, tramite le ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile.
La violazione della predetta disposizione comporta l'irrogazione, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n.8/2013, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

- Obblighi formativi a carico dei gestori delle sale da gioco e delle altre tipologie di locali interessati (Delibera Giunta Regionale n. 2573 del 31 ottobre 2014)
I gestori delle sale da gioco, o delle altre tipologie di locali in cui sono installati i dispositivi da gioco d'azzardo lecito di cui alla Legge Regionale 8/2013, in attività alla data del 4/11/2014, sono tenuti a frequentare gli appositi corsi formativi, presso Enti accreditati dalla Regione Lombardia, entro il 4/11/2015. 
I nuovi gestori, invece, dovranno assolvere l'obbligo formativo entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature.
Per ulteriori informazioni si rimanda all'apposita sezione del sito "No slot" di Regione Lombardia.
La violazione rispetto a tale obbligo formativo comporta l'irrogazione, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n.8/2013, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00.