Per le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di "non utilizzo" sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, è applicata una riduzione della tariffa corrispondente all'intero importo della parte variabile di essa.
Ai contribuenti in condizioni economiche di particolare disagio viene concesso, a seguito di specifica richiesta, l'esonero dal pagamento della tassa. L'esonero viene concesso a condizione che le famiglie abbiano avuto, nell'anno precedente all'anno di applicazione della TARSU, un reddito inferiore al minimo vitale deliberato annualmente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
La parte variabile della tariffa che compone la TARSU è ridotta nella misura di un terzo per:
a) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda oppure abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
b) i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
La riduzione anzidetta viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.
Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'Articolo 66 del decreto.
La riduzione di cui alla lett. a) cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
La riduzione di cui alla lett. b) è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
Per i locali delle attività, di seguito elencate in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'Ufficio Comunale Tributi l'idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di una specifica richiesta e di dichiarazione di parte.
La detassazione è applicabile alla sola parte variabile della tariffa per mq. che compone la tassa.
ATTIVITA' |
DETASSAZIONE |
Lavanderie e tintorie |
95% |
Autocarrozzerie |
85% |
Autofficine |
85% |
Tipografie |
70% |
Lavorazioni metalmeccaniche |
85% |
Autofficine di elettrauto |
50% |
Gommisti |
70% |
Altre attività |
50% |