CONSUMO SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO CHE PONGONO IN VENDITA, IN VIA PREVALENTE, CARNE E PESCE FRESCHI (LEGGE REGIONALE N. 38/2015)

A  partire dal 27 novembre 2015, gli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente la vendita al dettaglio di carne e pesce freschi possono allestire, all'interno dei propri locali, piani d'appoggio o sole sedute, con utilizzo esclusivo di stoviglie e posate a perdere e senza servizio e assistenza di somministrazione, per il consumo sul posto delle suddette tipologie merceologiche da parte della clientela.

Il criterio della prevalenza è assicurato qualora alla commercializzazione dei prodotti sopra menzionati sia destinato almeno il 51% della superficie totale di vendita dell'esercizio.

L'allestimento delle postazioni per il consumo sul posto è consentito anche all'esterno del locale, previo atto di concessione da parte del Comune per l'occupazione del suolo pubblico.

La superficie destinata al consumo sul posto di carne e/o pesce fresco deve essere minore di quella destinata alla vendita di tali prodotti, in quanto la nuova normativa prevede espressamente che tale servizio aggiuntivo sia strumentale ed accessorio rispetto all'attività principale di vendita.

Le medie e grandi strutture di vendita non possono fruire della facoltà prevista dalle nuove disposizioni.  

(Riferimento normativo: Legge Regionale n. 38 del 10/11/2015, che modifica la Legge Regionale n. 6/2010, pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12/11/2015).