A partire dal 27 novembre 2015, gli esercizi di
vicinato che esercitano in via prevalente la vendita al dettaglio di carne e
pesce freschi possono allestire, all'interno dei propri locali, piani
d'appoggio o sole sedute, con utilizzo esclusivo di stoviglie e posate a perdere e senza
servizio e assistenza di somministrazione, per il consumo sul posto delle suddette
tipologie merceologiche da parte della clientela.
Il
criterio della prevalenza è assicurato qualora alla commercializzazione dei
prodotti sopra menzionati sia destinato almeno il 51% della superficie totale di
vendita dell'esercizio.
L'allestimento
delle postazioni per il consumo sul posto è consentito anche all'esterno del
locale, previo atto di concessione da parte del Comune per l'occupazione del
suolo pubblico.
La
superficie destinata al consumo sul posto di carne e/o pesce fresco deve essere
minore di quella destinata alla vendita di tali prodotti, in quanto la nuova
normativa prevede espressamente che tale servizio aggiuntivo sia strumentale ed
accessorio rispetto all'attività principale di vendita.
Le
medie e grandi strutture di vendita non possono fruire della facoltà prevista
dalle nuove disposizioni.
(Riferimento
normativo: Legge Regionale n. 38 del 10/11/2015, che modifica la Legge
Regionale n. 6/2010, pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 del 12/11/2015).