Il cittadino che ritiene di aver ricevuto ingiustamente una sanzione, può impugnare il verbale di accertamento di violazione emesso dalla Polizia Locale facendo ricorso al Prefetto di Milano o in alternativa al Giudice di Pace.
Per fare ricorso è necessario attendere la notifica dello stesso che avviene entro 150 giorni dalla data di accertamento della violazione al Codice della Strada.
Il ricorso deve essere indirizzato al Prefetto di Milano tramite il Comando di Polizia Locale.
Il ricorso in carta semplice deve essere indirizzato al Prefetto e va consegnato o spedito al Comando di Polizia Locale che ha notificato la sanzione oppure direttamente al Prefetto tramite raccomandata AR.
Il Comando di Polizia Locale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, lo trasmette al Prefetto con allegato il verbale e le contro-deduzioni.
Il Prefetto, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, adotta entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Ufficio accertatore, un'ordinanza motivata, con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Nel caso il Prefetto non ritenga fondato l'accertamento, nello stesso termine, emette un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente al Comando di Polizia Locale, il quale ne dà notizia al ricorrente.
Decorsi detti termini, senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.
Il ricorso in carta semplice deve essere indirizzato al Prefetto di Milano. A discrezione del ricorrente, può essere richiesta anche un'eventuale audizione personale.
- Entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, l'interessato ha la facoltà di procedere al pagamento o di ricorrere al Prefetto avverso il verbale notificato.
- Entro 60 giorni dal ricevimento, la Polizia Locale trasmette il ricorso al Prefetto.
- Entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti, il Prefetto ingiunge il pagamento o emette l'ordinanza di archiviazione.
Il ricorso al Giudice di Pace prevede la partecipazione attiva di chi ricorre. Questo genere di ricorso si svolge davanti ad una autorità giudiziaria e prevede un contraddittorio tra chi presenta il ricorso e la parte chiamata in causa. Il ricorrente deve prendere parte ad una o più udienze, stabilite dal Giudice di Pace, dove può esporre le proprie rimostranze in merito al verbale di accertamento di infrazione.
Non vi è alcun obbligo, da parte del ricorrente, di farsi assistere da un avvocato. L'esito del ricorso è costituito da una sentenza che può, a seconda dei casi, accogliere le istanze del ricorrente e annullare in tutto o in parte il verbale e la relativa sanzione amministrativa, oppure rigettare tale istanza e confermare quindi la validità dell'atto impugnato con la relativa sanzione amministrativa.
Il cittadino che commette una violazione al Codice della Strada e viene sanzionato dalla Polizia Locale può, qualora ne ricorrano i presupposti, fare ricorso al verbale. Entro 60 gg. dalla data di contestazione o notifica del verbale, l'interessato ha la facoltà di procedere al pagamento oppure di ricorrere al Giudice di Pace di Milano. In alternativa il ricorso può essere rivolto al Prefetto.
Presso la Cancelleria del Giudice di Pace in via Francesco Sforza, 25 - Milano cap. 20122
Il ricorso in carta semplice deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Milano direttamente dal ricorrente.
Il Giudice di Pace, dopo aver sentito le parti, provvede ad ingiungere il pagamento del verbale o a disporne l'archiviazione. Non è necessario patrocinio legale. Il ricorso al Giudice di Pace è inammissibile, qualora sia stato presentato ricorso al Prefetto.
In caso di rigetto, il Giudice di Pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Parimenti, in caso di rigetto, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Il ricorso con la documentazione richiesta vanno depositati alla stanza 10 - Piano terra ed il cittadino deve attendere la restituzione di una copia con il timbro di deposito dell'Ufficio.
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