IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022
Confermate le tariffe per l'anno 2022
IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021
Confermate le tariffe per l'anno 2021
Istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 29 gennaio 2019
INFORMAZIONI GENERALI
Il Comune di Bresso nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 istituisce l'imposta di soggiorno in
base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n.23.
► Normativa di riferimento:
·
D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, articolo 4;
·
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 29 Gennaio 2019
·
Tariffe approvate con deliberazione di Consiglio
Comunale n.3 del 29 Gennaio 2019
Presupposto
impositivo:
Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle
strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali
intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi
turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per
vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di
alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di
turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo
4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di
Bresso.
Soggetti passivi:
L'Imposta di soggiorno è dovuta da coloro che, non
residenti nel Comune di Bresso, pernottano nelle strutture ricettive.
Tariffe:
L'imposta è corrisposta per ogni
pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di
Bresso, fino ad un massimo di 5 pernottamenti per ogni singola permanenza.
Le
tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
€. 0.50 al giorno per persona negli ostelli della gioventu"
€. 0.50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
€. 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
€. 2,00 al giorno
per persona negli alberghi a 3 stelle;
€. 2,00 al giorno
per persona negli alberghi a 4 stelle;
€. 3,00 al giorno
per persona negli alberghi a 5 stelle;
€. 3,00 al giorno
per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
€. 1,00 al giorno
per persona nelle residenze turistico - alberghiere;
€. 1,00 al giorno
per persona nei bed and breakfast;
€. 1,00 al giorno
per persona nelle case e appartamenti vacanze;
€. 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
€. 1,00 al giorno
per persona nelle case per ferie;
€. 1,00 al giorno
per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i
casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Versamento:
Coloro
che pernottano nelle strutture ricettive versano l'Imposta di soggiorno ai
gestori delle stesse al termine del soggiorno.
Esenzioni:
Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- i minori fino al
compimento del 12 anno di età;
- i malati, che
debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che
assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un
accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono
esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su
apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura
ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e
successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è
finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter
svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che
alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da
autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di
emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per
finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che
prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di
pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica
per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25
partecipanti;
- il personale
appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge
attività di ordine e sicurezza pubblica,
come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n.
773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940,
n. 635;