Canone Unico Patrimoniale anno 2022 - conferma tariffe
Proroga
esenzione Canone Unico, art. 30 commi 1 e 2 DL N. 41/2021 sostegni, convertito
dalla legge n. 69/2021
Viene
prorogata al 31 dicembre 2021
(la norma del decreto in oggetto
pubblicata in Gazzetta prevedeva il 30 giugno) l'esenzione dal versamento del
Canone unico per le occupazioni temporanee effettuate dalle imprese di pubblico
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio:
occupazioni con tavolini effettuate da bar, ristoranti e gelaterie) e le
occupazioni temporanee del mercato.
Si ricorda
che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di
presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e
di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture
amovibili.
Il comma 1 dell'art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in G.U. N 41 DEL 22 MARZO 2021 dispone la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico ex Tosap che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento.
Il beneficio fiscale riguarda:
- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287
(ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione);
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è pertanto istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente denominato "canone unico", è adottato dai comuni e sostituisce i c.d. tributi minori: Tassa Occupazione Spazi e ed Aree Pubbliche (TOSAP) e Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2021 è stato approvato il Regolamento sul canone unico patrimoniale e il Regolamento sul canone unico mercatale Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2021 sono state approvate le Tariffe Canone Unico Patrimoniale per il 2021: restano invariate rispetto alle corrispondenti tariffe 2020 della TOSAP, dell' Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 DEL 10.03.2021 è stata prorogata la scadenza per il canone unico come segue:
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, per imposta di pibblicità e pubbliche affissioni TOSAP :
dal 31.01.2021 al 30.04.2021
e stabilita la scadenza per il CANONE MERCATALE:
al 30.04.2021.
Normativa di riferimento Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22)
La nuova tipologia di entrata è stata introdotta dall'art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 e persegue l'obiettivo di unificare il regime del prelievo fiscale previgente in materia di TOSAP, Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
comma 816 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.
E' applicata la tariffa annua nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini)
E' applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività)
Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
CANONE UNICO MERCATALE
comma 837 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate." (cosiddetto "canone unico mercatale").
Il canone unico mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il predetto canone unico sostituisce:
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147 (TARI o tariffa corrispettiva previste in luogo della TARI).
Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, ed è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
E' applicata la tariffa di base annuale è applicata per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini).
La tariffa a base giornaliera è applicata per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività).
Abrogazioni:
Sono abrogati i capi I e II del D. Lgs. n. 507/1993, gli articoli 62 e 63, D.Lgs n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.
Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplnano la propaganda elettorale.
Il capo II del D. Lgs. n. 507/1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5, L. 16 maggio 1970, n. 281, e 8, D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Art. 1, commi da 816 a 847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.)