previsto dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.
IL SINDACO
rende noto che presso la Segreteria comunale è stato depositato l'Albo aggiornato delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di scrutatore di seggio elettorale previsto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
RICORSO
Qualsiasi elettore ha facoltà di opporsi a denegate iscrizioni o cancellazioni e indebite iscrizioni di terzi all'Albo di cui sopra con ricorso da presentarsi alla Commissione Elettorale Circondariale entro 10 giorni dalla scadenza del termine di deposito di 15 giorni dell'Albo presso la Segreteria del Comune.
VALIDITÀ DEL RICORSO
Si ricorda che per la validità del ricorso contro la indebita iscrizione di terzi, come previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 120/1999, il ricorrente deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i 5 giorni successivi alla presentazione, la notifica del ricorso a mezzo del Messo comunale alla parte interessata, la quale può, a sua volta, entro 5 giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa Commissione Elettorale Circondariale.
Bresso, 23 dicembre 2009
IL SINDACO
Fortunato Zinni